Come tutelare gli animali vittime di reati?
Nella nostra società gli animali da affezione hanno un ruolo molto importante in quanto sono, ormai, considerati come veri e propri membri della famiglia che li accoglie ed accudisce.
Infatti, gli animali hanno sentimenti, donano affetto, fanno compagnia e sono molto fedeli.
Per questo devono essere amati e protetti sia dagli adulti che dai bambini che, senza alcun legittimo motivo, possono far loro del male.
E’ bene ricordare che il loro aiuto è, anche, fondamentale per la collettività.
Basti pensare ai cani-bagnino o a quelli addestrati dai militari a riconoscere esplosivi o rintracciare sostanze stupefacenti, oppure alle funzioni terapeutiche della pet-therapy.
La loro tutela è stata, ampiamente, prevista dal nostro legislatore che è più volte intervenuto per garantire la protezione degli animali.
Vengono punite numerose, quanto gravi, condotte lesive degli stessi se le stesse vengono poste in essere (dall’uomo) nei confronti degli amici a quattro zampe.
Anche a livello internazionale, peraltro, è prevista una Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia.
L’articolo 3 di detta convenzione sancisce che: “nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia…”
Con la Legge 189/2004 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) è stato inserito nel codice penale il titolo IX Bis – “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”.
Tale titolo ricomprende importanti disposizioni tra le quali l’articolo 544 bis e l’articolo 544 ter, che prevedono, rispettivamente, il delitto di uccisione di animali ed il delitto di maltrattamento di animali.
L’articolo 544 bis del codice penale punisce l’uccisione di animali, stabilendo che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.
Nella versione antecedente dell’articolo, tuttavia, la pena andava dai tre a diciotto mesi: l’entità della reclusione è stata così modificata dal successivo art. 3, della legge 201/2010.
L’articolo 544 ter c.p. punisce, con la reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa da 5.000 a 30.000 euro, il maltrattamento di animali che si verifica nei casi in cui “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.
All’interno di questa disposizione rientrano tutti i casi in cui gli animali vengano menomati attraverso interventi fortemente lesivi e non necessari, né approvati o prescritti da un veterinario per la salute dell’animale stesso.
Ad esempio, se non sono finalizzati a scopi curativi, sono comportamenti vietati e puniti con la pena della reclusione (perché considerarsi come maltrattamenti) il taglio della coda o delle orecchie o la recisione delle corde vocali.
Al secondo comma dell’articolo 544 ter c.p., inoltre, viene prevista e regolata una particolare ipotesi di reato relativa ai casi di cosiddetto doping a danno degli animali.
Ivi viene stabilito che le pene previste per il primo comma si applicano anche a coloro che somministrano, agli animali, sostanze stupefacenti o altre sostanze vietate oppure li sottopongano a trattamenti che procurino un danno alla loro salute.
Si pensi alle sostanze che venivano o vengono somministrate ad alcuni animali, come ad esempio i cavalli, per potenziarne alcune peculiarità.
Tuttavia, prima della modifica dell’anno 2004, la tutela contro il maltrattamento degli animali non era del tutto sconosciuta nel nostro sistema.
Infatti, tale reato era già previsto all’articolo 727 del codice penale.
Con l’introduzione della legge 189/2004, però, tale articolo è stato modificato.
Attualmente l’articolo 727 del codice penale disciplina il caso relativo all’abbandono di animali.
Tale norma da ultimo citata prevede una contravvenzione (punita con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e punisce chiunque abbandona animali domestici o animali che abbiano acquisito abitudini della cattività.
Alla stessa pena soggiace, inoltre, chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o che possano ritenersi produttive di gravi sofferenze.
Continuando con le disposizioni del nostro codice penale, l’articolo 544 quater prevede la stessa pena stabilita per l’uccisione di animali (reclusione da quattro mesi a due anni) anche nei confronti di chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
La tutela dell’animale viene quindi garantita non solo per i casi estremi di violenza o uccisione, ma anche nelle ipotesi in cui li stessi vengano obbligati a svolgere attività potenzialmente pericolose per la loro incolumità.
Gli animali, infatti, sono, inevitabilmente, portati ad obbedire e a compiacere i padroni.
Ebbene, proprio questo potere dell’uomo sull’animale non può mai essere esercitato per finalità egoistiche o economiche da parte dei proprietari.
Inoltre, per arginare pratiche violente, che spesso possono essere utilizzate ai danni di animali di grossa taglia (prevalentemente i cani), il legislatore ha previsto, all’articolo 544-quinquies, il divieto di combattimenti tra animali.
Tale divieto comprende anche le competizioni non autorizzate.
Vengono così puniti non solo i promotori, gli organizzatori o chi dirige questi combattimenti, ma anche chi alleva, addestra o destina gli animali a tali attività.
Non solo.
Possono essere puniti anche i proprietari e i detentori degli animali utilizzati per i combattimenti nel caso in cui gli stessi siano a conoscenza dei combattimenti o abbiano acconsentito a farvi partecipare il proprio animale.
La pena (reclusione da uno a tre anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro) è aumentata da un terzo alla metà nei casi in cui tali attività siano compiute in concorso con soggetti minorenni o da persone armate, oppure vengano promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni.
L’aumento è previsto anche nei confronti di chi riprende o registra in qualsiasi forma gli incontri illegali.
E’ prevista la pena della reclusione anche per coloro che organizzano o effettuano scommesse sui combattimenti e sulle competizioni.
Pertanto, è ormai evidente che l’animale viene considerato dalla legge (penale) non più come una proprietà di cui servirsi o disfarsi a proprio piacimento, ma come un essere vivente e senziente, capace di provare sofferenza che, conseguentemente, deve essere tutelato e protetto perchè, per ovvie ragioni, è impossibilitato a difendersi da solo.
Spetta quindi ad ognuno di noi attivarsi (anche grazie agli strumenti di ormai ogni persona è munita), ovviamente legalmente, per garantire la protezione degli amici a quattro zampe e segnalare, alle autorità competenti, ogni abuso o abbandono di cui si sia venuti a conoscenza.
E’ bene a tale proposito osservare che in Italia esistono anche molte associazioni che si occupano di intervenire per garantire la tutela o il soccorso di animali vittime di atti illeciti.
Ovviamente, i minori che siano venuti a conoscenza di comportamenti a danni di animali (identici o simili a quelli sopra descritti) dovranno subito rivolgersi ai propri genitori o ai propri familiari per informarli così da poter consentire agli stessi di segnalare/denunciare gli atti illeciti compiuti ai danni degli animali.
La cronaca ogni giorno ci racconta tristi storie o ci mostra immagini sconvolgenti di animali vittime di sevizie o di atti di crudeltà.
Questo avviene anche grazie alla sensibilità di tante persone che, senza alcuna esitazione, denunciano fatti di reato di cui siano venute, direttamente o indirettamente, a conoscenza.
Gli autori e i complici di compartimenti illeciti ai danni dei nostri cari amici animali devono essere perseguiti e puniti perché (gli animali), è bene ribadirlo, da soli non si possono mai difendere.
Il mio amore per gli animali mi ha indotto a trattare, seppure sommariamente, questo argomento perché nutro la viva speranza che almeno le nuove generazioni imparino a rispettarli e ad amarli in maniera adeguata e, nel contempo, pretendano lo stesso rispetto e lo stesso rigore da coloro che non hanno capito, o non vogliono capire, che devono, in osservanza alle leggi, tenere, sempre, comportamenti corretti e leciti.