Il Trattato di Schengen e LA CARTA DI LAMPEDUSA
QUALI DIFFERENZE?
Il presidio DI PIAZZALE TRENTO DI CAGLIARI
Il Trattato di Schengen è stato firmato a Schengen il 14 giugno 1985.
E’ un accordo, firmato originariamente da cinque Paesi membri dell’Unione Europea (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) in base al quale venivano soppressi i controlli alle frontiere dei paesi firmatari.
Ovvero, i cittadini dei paesi firmatari potevano e possono varcare le frontiere con gli altri paesi europei senza più dover esibire il passaporto o sottostare a particolari controlli di frontiera.
Oggetto del trattato è, pertanto, solo il controllo delle persone da non confondere con i controlli doganali sulle merci (anche se le stesse sono portate dalle persone).
L’accordo non si applica, invece, ai cittadini extraeuropei, che restano soggetti ai controlli di rito e all’obbligo del passaporto.
Tuttavia, i controlli sono sempre possibili per motivi fiscali, sanitari o di ordine pubblico, nel senso che il trattato di Schengen abolisce solo la sistematicità del controllo di frontiera e l’obbligo del passaporto ma non abolisce il concetto di controllo tout court.
Pertanto, le Autorità di polizia possono sempre procedere a controlli per accertare l’identità o la cittadinanza di chi attraversa le frontiere.
Oppure, possono effettuare questi controlli in un momento successivo all’ingresso in un Paese per accertare i presupposti di applicazione del trattato sui singoli soggetti che ne chiedono l’applicazione.
Conseguentemente, l’appartenenza all’Area Schengen implica una cooperazione di polizia tra tutti i Paesi membri per combattere la criminalità organizzata o il terrorismo mediante una condivisione dei dati (per esempio con il sistema d’informazione condiviso Schengen o Sis).
Una delle conseguenze di questa cooperazione è il cosiddetto “inseguimento transfrontaliero”, ovvero il diritto della polizia di inseguire un sospettato in un altro stato aderente all’area Schengen in caso di flagranza di reato o per infrazioni gravi.
L’Italia ha aderito al Trattato in parola nell’anno 1990.
Attualmente lo spazio Schengen è composto da 28 Paesi che per buona parte sono europei.
Non hanno aderito al Trattato il Regno Unito e l’Irlanda che hanno esercitato la cosiddetta clausola di esclusione (opt-out).
Pertanto, hanno aderito alla convenzione i seguenti Paesi:
Stati | Adesione da: | In vigore da: |
Belgio Francia Germania Lussemburgo Paesi Bassi Monaco | 14 giugno 1985 | 26 marzo 1995 |
Portogallo Spagna | 25 giugno 1992 | 26 marzo 1995 |
Italia | 27 novembre 1990 | 26 ottobre 1997 |
Austria | 28 aprile 1995 | 1º aprile 1998 |
Grecia | 6 novembre 1992 | 26 marzo 2000 |
Danimarca Finlandia Svezia Islanda Norvegia | 19 dicembre 1996 | 25 marzo 2001 |
Slovenia Estonia Lettonia Lituania Polonia Rep. Ceca Slovacchia Ungheria Malta | 1º maggio 2004 | 21 dicembre 2007 (confini terrestri e marittimi)30 marzo2008 (aeroporti) |
Svizzera | 16 ottobre 2004 | 12 dicembre 2008 (confini terrestri) 29 marzo 2009 (aeroporti) |
Liechtenstein | 28 febbraio 2008[3] | 19 dicembre 2011 |
Bulgaria Romania | 1º gennaio 2007 (non in vigore) | (non definito) |
Cipro | 1º maggio 2004 (non in vigore) | (non definito) |
Croazia | 1º luglio 2013 (non in vigore) | (non definito) |
A questi Paesi firmatari vanno aggiunti San Marino e il Vaticano che, di fatto, fanno parte dell’Area Schengen in virtù, ed in concomitanza, con l’entrata in vigore degli accordi di Schengen in Italia.
Il Trattato più volte nominato può essere sospeso per breve tempo come, ad esempio, è accaduto in Italia in occasione dei vertici del G8, per motivi di sicurezza pubblica e/o di ordine pubblico.
Il Trattato di Schengen è un normale trattato internazionale che crea obblighi tra gli Stati e non diritti od obblighi in capo ai cittadini degli Stati.
In Italia, in sostanza, il cittadino dovrebbe ricorrere, contro l’eventuale provvedimento amministrativo di diniego di espatrio, al giudice amministrativo e far valere la violazione della legge italiana di attuazione del trattato stesso.
In questo modo è possibile ottenere l’annullamento del divieto di espatrio.
E’ inoltre possibile la denuncia penale per abuso d’ufficio contro il funzionario che ha disposto il divieto.
Se invece si dovesse accettare la tesi secondo la quale il Trattato di Schengen rappresenta attuazione di un diritto del Cittadino Europeo alla libera circolazione, ci dovrebbe essere anche la possibilità di poter adire il giudice ordinario ed ottenere, oltre a una dichiarazione di nullità dell’atto di divieto, il risarcimento dei danni sofferti (ad esempio la perdita della somma pagata per il biglietto di viaggio).
Non risultano ancora delle decisioni giurisprudenziali in materia, quantomeno in Italia.
Occorre specificare che una volta attraversata la frontiera, il cittadino italiano gode, nei paesi membri dell’Unione, dei diritti legati alla cittadinanza europea.
Il Trattato di Schengen è stato un passo importante per facilitare la libera circolazione delle persone.
Non è possibile, a seguito dell’attentato avvenuto a Parigi, offrire notizie certe sulla sospensione del Trattato di Schengen.
Ma, sempre in tema di libertà di circolazione degli individui, vi è di più.
Dopo la morte di più di 600 persone tra donne, uomini e bambini avvenuta nei naufragi dei giorni 3 e 11 ottobre dell’anno 2013 nel Mediterraneo (trasformatosi in un cimitero marino) centinaia di attivisti di diverse nazionalità e diverse organizzazioni appartenenti a diversi continenti si sono incontrati a Lampedusa dal giorno 31 gennaio al giorno 2 febbraio dell’anno 2014.
Tali persone, dopo un percorso costituente, a Lampedusa, hanno sottoscritto un testo per sancire, (in modo popolare e senza interventi istituzionali), un nuovo diritto universale alla libertà di movimento e di soggiorno per tutti gli esseri umani che abitano la terra.
La Carta di Lampedusa, nata sia con riferimento all’Area Schengen che al resto del mondo, ha riconosciuto “uno spazio condiviso e …. che tale appartenenza comune deve essere rispettata…” e sancito che “….le differenze devono essere considerate una ricchezza e una fonte di nuove possibilità e mai strumentalizzate per costruire delle barriere….”.
Il testo, chiamato “Carta di Lampedusa”, è dunque un patto che unisce tutte le realtà e le persone che lo sottoscrivono, non è una proposta di legge ma un manifesto che rivendica nuovi diritti e libertà e mira alla demilitarizzazione dei confini della “Fortezza Europa”.
La Carta è suddivisa in due parti.
La Parte Prima elenca i principi di fondo da cui muoveranno tutte le lotte e le battaglie che si svilupperanno successivamente alla stesura della Carta di Lampedusa.
La Parte Seconda risponde invece alla necessità di confrontarsi con la realtà disegnata dalle attuali politiche migratorie e di militarizzazione dei confini, con la lotta al razzismo, alle discriminazioni, allo sfruttamento, alle diseguaglianze, ai confinamenti e alla morte degli esseri umani.
Infine, occorre evidenziare che il Presidio Piazzale Trento di Cagliari, Associazione da sempre impegnata nella lotta per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, è stata l’unica realtà sarda che ha partecipato al dibattito e alla stesura della Carta di Lampedusa.
In virtù della promozione dei diritti fondamentali di cittadinanza per tutti, il Presidio ha aderito convintamente alla Carta di Lampedusa sostenendo che a tutti gli esseri umani devono essere garantite le libertà di movimento e di soggiorno.
Libertà che si declinano nella garanzia di movimento in Europa, in opposizione al Trattato di Dublino che impedisce, ai richiedenti asilo, di muoversi liberamente sul continente.
Si Ringrazia Giacomo Dessì, esponente del Presidio di Piazzale Trento di Cagliari, per aver collaborato con me alla stesura di questo articolo.