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Mobbing. Come difendersi?

mobbing

Il mobbing è una pratica illecita mediante la quale un soggetto, detto mobber, si comporta in maniera vessatoria, ostile, denigratoria nei confronti della vittima (mobbizzata) per un periodo di tempo considerevole.

Il termine deriva dall’inglese “to mob”, che significa letteralmente “aggredire” ed “accerchiare”, ed ha una valenza difensiva perché il termine deriva da una particolare forma di aggressione posta in essere da alcune specie animali per eliminare dal gruppo alcuni elementi di disturbo.
Nella nostra società questo fenomeno criminoso si verifica molto spesso specialmente sui luoghi di lavoro.
Consiste nella ripetizione e reiterazione di vari comportamenti prepotenti nei confronti della vittima designata.Stress im Job
La pluralità degli atti di mobbing è un elemento decisivo, perché è proprio la reiterazione delle condotte aggressive e denigratorie messe in atto che rende il mobbing tale e, dunque, pericoloso e lesivo dei diritti della vittima che, finché l’attività illecita è in atto, non trova mai pace in quanto costantemente e reiteratamente perseguitata.
Questi atti lesivi possono concretizzarsi nei tipi più diversi e consistono sia in condotte attive, (quali insulti, aggressioni verbali, ingiustificati cambi negli orari e nelle mansioni lavorative), sia in condotte omissive, (come ad esempio nei casi in cui non si informi il dipendente o il collega di riunioni importanti o non lo si avvisi di altre questioni di rilievo).
Esistono, essenzialmente, due tipi di mobbing, quello verticale e quello orizzontale.
Nel primo caso, il mobbing va dall’alto verso il basso, o – più raramente – viceversa.
Si pensi al classico esempio del datore di lavoro che vessa il proprio dipendente.
Nel secondo caso, la relazione fra mobber e mobbizzato è paritaria, per cui i due sono colleghi o rivestono posizioni di pari importanza senza che nessuno abbia un ruolo di potere o di supremazia nei confronti dell’altro.
mobOltre alle condotte offensive, inoltre, il mobbing è caratterizzato dall’intenzione persecutoria che ha come obiettivo quello di emarginare (volutamente) la vittima rendendola insicura delle proprie capacità professionali, derisa nella sua professionalità e, comunque, umiliata.
Vengono lesi i diritti del mobbizzato (diritti fondamentali e garantiti dalla nostra Costituzione) come quello alla dignità, alla reputazione, all’onore, alla libertà d’espressione, ed anche il diritto alla salute.
In molti casi, infatti, essere costantemente sottoposti a questi attacchi provoca frequenti crisi d’ansia e motivo di frustrazione che, inevitabilmente, possono avere ripercussioni molto serie sullo stato di salute della persona e sfociare in malattie (depressive).
Il problema, quando si crede di essere vittime di atteggiamenti di questo tipo, è capire come comportarsi e come tutelarsi.
Le vie percorribili sono astrattamente due, la sede civile e la sede penale.
In relazione alla tutela civile, non si pongono particolari problemi in quanto una simile condotta costituisce la violazione degli obblighi del datore di lavoro che sarà tenuto a risarcire, al lavoratore, sia il danno sia patrimoniale che quello esistenziale.
Infatti, l’articolo 2087 del codice civile, obbliga il datore di lavoro all’adozione, nell’esercizio dell’impresa, di ogni misura utile a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti.
Apparentemente, può apparire più problematico capire come riuscire ad ottenere giustizia in sede penale.
Il nostro sistema giuridico, infatti, non ha ancora previsto e disciplinato il reato di mobbing del quale poter imputare un soggetto che, volontariamente, vessa una o più vittime.
Da notare che la stessa situazione si era verificata in Italia, negli scorsi anni, anche per le condotte di stalking che non erano previste come reato fino alla introduzione dell’articolo 612 bis del codice penale, avvenuta solo nell’anno 2012.
Al momento, pertanto, i Italia non esiste il reato di mobbing.

Questa mancanza è causa di molti dibattiti, sia fra i giuristi che a livello legislativo, in quanto si considera come una grave lacuna del nostro ordinamento che necessita di essere colmata quanto prima in quanto, purtroppo, il problema è fin troppo frequente.
La mancata esistenza, del reato di mobbing nel codice penale, tuttavia, non significa e non giustifica che le vittime di tale condotta illecita siano lasciate sole e prive di una tutela.
Infatti, tale condotta costituisce, comunque, una grave forma di violenza protratta nel tempo che procura uno stato di sofferenza nonchè patologie psicologiche di svariata gravità.
Le condotte vessatorie, quindi, vengono, di volta in volta, inquadrate nelle varie figure di reati che possono essere configurabili.
In particolare, il reato (avvicinabile al mobbing) che maggiormente viene riconosciuto dai tribunali e dagli esperti in materia è quello previsto dall’articolo 572 del codice penale che riguarda i maltrattamenti in famiglia.
Aldilà del fatto che questo reato può essere commesso in un ambito familiare, ci sono molte sentenze che hanno specificato che questa figura delittuosa possa essere utilizzata per ottenere una condanna anche nei confronti del datore di lavoro sia in caso di mobbing che per il demansionamento.
L’articolo 572 del codice penale, infatti, punisce anche chiunque maltratti una persona che sia sottoposta alla sua autorità, oppure che gli sia stata affidata per l’esercizio di una professione o di un’arte.
I casi in cui questa situazione si verifica sono quelli in cui la relazione lavorativa fra il mobber e la vittima è molto stretta, quotidiana, particolarmente ravvicinata a causa della tipologia di lavoro che viene prestato dal mobbizzato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione parla di relazione “para-familiare”.
Per cui il rapporto di lavoro è caratterizzato da una posizione di soggezione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che concretamente mette in atto le condotte di mobbing.mobbing (1)
Questa situazione non può quindi verificarsi nei casi di aziende particolarmente grandi e complesse, in cui il datore di lavoro non entra direttamente a contatto con ogni singolo dipendente.
Altro reato di cui può essere accusato il mobber è quello di volenza privata ex articolo 610 codice penale.
Ma non solo.
E’ possibile, infatti, che, a seconda delle concrete condotte tenute nei confronti della vittima, il datore di lavoro (o i colleghi, nel caso di mobbing orizzontale) possano essere chiamati a rispondere dei reati di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), nonché, naturalmente, di molestia o di disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
Nei casi più gravi in cui si sviluppi una patologia è configurabile ed ascrivibile anche il reato di lesioni di cui agli articoli 582 e 583 c.p.
A seconda dei casi, potrebbe anche ipotizzarsi ( a seconda della relazione fra le parti) di verificare l’ascrivibilità del reato di stalking, previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.
Resta il fatto che comunque il mobbing è in concreto abbastanza difficile da provare nei tribunali.
Infatti, spesso, le malattie derivanti da questo atteggiamento vessatorio e nocivo possono essere scambiate per patologie da stress lavorativo e, dunque, non correlate con la condotte terrorizzanti messe in atto dal mobber di turno.
In ogni caso, nel dubbio di essere una vittima di mobbing, è importante rivolgersi sempre al proprio legale di fiducia per verificare come muoversi in concreto ed eventualmente, previa raccolta di univoci elementi probatori, poter valutare di sporgere una denuncia – querela presso la competente Autorità Giudiziaria!

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