Il tradizionale principio “Ignorantia legis non excusat”
Error facti et Error iuris
Il dubbio
L’Error in personam
Significati e conseguenze giuridiche
L’articolo 5 del codice penale stabilisce che “ Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.
Pertanto, l’ignoranza della legge penale, ovvero la mancata conoscenza e l’erronea conoscenza della stessa, possono far conseguire, nei confronti dei responsabili di fatti previsti dalla legge come reato, un giudizio di penale responsabilità.
Inizialmente questo rigoroso principio veniva applicato ritenendo che per poter punire un individuo fosse sufficiente la semplice possibilità per il singolo di conoscere l’esistenza dei precetti penali.
Ovvero, i Giudici ritenevano che la mera pubblicazione delle disposizioni penali sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana rappresentasse, per i consociati, una “possibilità di conoscenza” delle disposizioni che di li a poco sarebbero entrate in vigore.
In tal modo si riteneva pienamente salvaguardato anche il principio di irretroattività della legge penale secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dal legislatore come reato se commesso prima dell’entrata in vigore della disposizione incriminatrice.
Tuttavia tale modus operandi col tempo si rivelò eccessivamente severo quanto iniquo perché muovere un rimprovero di responsabilità sul presupposto della mera “possibilità” non consentiva di tenere conto di ulteriori casi concreti di mancata o erronea conoscenza che la prassi di fatto prospettava.
Pertanto, la Corte Costituzionale, nell’anno 1988, con una innovativa sentenza dichiarava illegittimo l’articolo 5 del codice penale nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.
Ciò considerato la severa regola sancita dall’antico principio “ignorantia legis non excusat” subiva un importante temperamento: veniva esclusa la possibilità di poter muovere un rimprovero di penale responsabilità nei casi di ignoranza inevitabile.
In atri termini, se l’ignoranza della legge penale era evitabile allora era inescusabile mentre se l’ignoranza della legge penale era effettivamente inevitabile allora poteva essere scusabile.
Non resta che chiedersi quando l’ignoranza della legge penale è inevitabile e conseguentemente scusabile?
I criteri guida che i Giudici della Consulta avevano indicato sono tre.
In primo luogo, l’ignorantia legis può essere scusabile secondo un parametro strettamente soggettivo cioè qualora un soggetto abbia, addirittura, dei “deficit di personalità”.
Ad esempio, un individuo possieda un livello di intelligenza non adeguato alla comprensione delle disposizioni e delle norme, sia carente o privo di un livello minimo di scolarizzazione o di socializzazione ovvero provenga da contesti di emarginazione o di degrado sociale.
Per meglio comprendere, a titolo meramente esemplificativo, si può fare riferimento a due situazioni diverse e allo stesso tempo significative.
Un soggetto che svolge una specifica “attività” non può non conoscere le disposizioni che disciplinano l’attività da quest’ultimo svolta.
Oppure un soggetto giunto da poco tempo in Italia non può conoscere la legge penale o alcune leggi penali speciali come le possono “comprendere” un cittadino o uno straniero integrato da tempo in Italia.
Ovviamente i casi prospettabili possono essere molteplici.
Devono essere intesi come casi limite di volta in volta diversamente “trattabili”.
Secondariamente, l’ignorantia legis può essere scusabile secondo un parametro strettamente oggettivo.
Cioè che prescinde da un esame delle caratteristiche personali del soggetto agente.
A tale specifico riguardo, sempre a titolo esemplificativo, si possono considerare rilevanti svariate evenienze che possono rendere “impossibile” la conoscenza della legge penale per un individuo.
Ad esempio, i casi in cui un testo legislativo sia particolarmente oscuro o i casi in cui nella redazione di una determinata fattispecie vi sia stata una legislazione contrastante o, addirittura, un’elaborazione giurisprudenziale discordante o ancora il caso in cui le Autorità competenti abbiano fornito indicazioni o informazioni fuorvianti o comunque poco chiare e/o contraddittorie.
Gli esempi potrebbero essere molteplici ma per ragioni di brevità espositiva mi limito a prospettare questi casi.
Tuttavia, occorre evidenziare che in presenza delle due situazioni sopra citate si porrebbero anche problemi di legittimità costituzionale delle norme e di rigoroso rispetto del principio secondo il quale i Giudici applicano la legge penale e non devono creare disposizioni incriminatrici attraverso l’interpretazione delle stesse.
In ogni caso, si tratta di situazioni esterne al singolo individuo che possono causare una mancata comprensione della disposizione incriminatrice di volta in volta contestata.
Infine, il terzo parametro o criterio per ritenere scusabile l’ignorantia legis può essere “misto”.
Cioè si può tenere conto sia di aspetti inerenti la persona “considerata” che di circostanze inerenti aspetti esterni al singolo individuo e, dunque, oggettive.
Tale terzo criterio è sicuramente più completo per la valutazione dei casi concreti.
Inoltre, è più rispettoso del principio costituzionale sancito dall’articolo 27 della Costituzione secondo il quale la responsabilità penale è personale nonché del principio di cui all’articolo 2 della Costituzione nella parte in cui, (non espressamente), si pone, comunque, a carico dei consociati un dovere di informazione e di conoscenza teso (anche) alla puntuale osservanza dei precetti penali.
Ciò detto, occorre ora analizzare l’ipotesi in cui non vi sia una mancata conoscenza della legge penale ma un’ erronea o falsa rappresentazione di uno o più requisiti di un illecito penale.
Ovvero, occorre soffermarsi sul concetto di errore che può essere di fatto (error facti) o di diritto (error iuris).
L’error facti consiste in una mancata o errata percezione della realtà esterna al soggetto agente.
Ad esempio, Tizio per errore sottrae la borsa a Caio scambiandola per la propria, oppure il caso in cui Tizio durante una battuta di caccia non si accorge che dietro ad un cespuglio vi è Caio e non un cinghiale e spara un colpo di fucile.
Ebbene, in questi casi il soggetto agente (Tizio) potrà comunque essere assolto perché il fatto, seppure conforme ad un’astratta fattispecie criminosa, non è stato commesso con coscienza e volontà.
In altri termini, in casi di questo genere, può mancare l’elemento soggettivo del reato.
Per quanto riguarda l’error iuris, ovvero l’errore di diritto, questo si può verificare quando vi è una mancata o erronea conoscenza della legge penale ovvero di una norma incriminatrice ( errore sul precetto) o mancata o erronea conoscenza di una norma diversa da quella incriminatrice( errore su legge extrapenale).
Per meglio comprendere il caso di errore sulla norma penale incriminatrice si pensi all’ipotesi in cui un soggetto uccide un feto mostruoso nella supposizione erronea che quest’ultimo non rientri nel concetto di “uomo”.
Ebbene, il soggetto agente potrebbe rispondere del reato di omicidio.
Oppure si pensi all’ipotesi in cui uno straniero transiti momentaneamente in Italia portando con se, senza alcuna autorizzazione, uno strumento atto ad offendere o un’arma, ignorando, o mal interpretando, la circostanza prevista da una precisa fattispecie di reato secondo la quale è, ad esempio, obbligatorio avere una determinata autorizzazione.
In questi casi ad un soggetto potrebbero essere contestate delle violazioni in materia di legge sulle armi.
Ebbene, nell’ipotesi in cui vi sia un errore sul precetto il soggetto non risponderebbe penalmente del fatto-reato commesso se l’ignoranza o l’erronea conoscenza erano inevitabili.
Ovviamente, non esiste una regola assoluta e l’eventuale mancanza di responsabilità dovrà essere valutata caso per caso.
Diversa è l’ipotesi in cui si verifichi una mancata o erronea conoscenza di una norma diversa da quella incriminatrice. Come sopra citato si parla in questi casi di errore su legge extrapenale.
Per meglio comprendere è opportuno fare due esempi.
Si ipotizzi che Tizio ignorando o mal interpretando la normativa civile che disciplina il matrimonio contragga nel tempo due matrimoni e commetta un fatto conforme alla fattispecie che disciplina il reato di bigamia.
Oppure, si pensi all’ipotesi in cui un soggetto ignorando o mal interpretando la disciplina civilistica sulla proprietà si impadronisca di un oggetto credendolo “res nullius”.
In questo caso al soggetto potrebbe essere contestato il reato di furto o il reato di reato di appropriazione di cose smarrite.
Il legislatore ha stabilito che in ipotesi di questo tipo si applica la regola prevista dall’art. 47 comma 3 del codice penale secondo la quale “…l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.”
Pertanto, perché l’errore su una legge diversa dalla norma incriminatrice possa avere efficacia scusante deve convertirsi in un errore sul fatto di reato.
Cioè il soggetto agente, al momento in cui pone in essere una determinata condotta, non deve rendersi conto di commettere un fatto materiale conforme a quello tipizzato dal legislatore.
Infine, ritengo opportuno chiarire che non rientrano nella disciplina dell’errore i casi in cui vi sia un semplice stato di dubbio o vi è errore sulla persona( error in personam).
Infatti, se vi è il dubbio che una certa condotta sia conforme ad una fattispecie incriminatrice e un soggetto agisce comunque assumendosi il rischio di commettere un reato potrà risponderne comunque.
Nell’ipotesi in cui un soggetto agisce offendendo una persona diversa da quella designata potrà essere ritenuto comunque responsabile del reato commesso.
Si pensi al caso di Tizio che volendo uccidere un determinato individuo, per errore, ne uccide un altro diverso.
Ebbene, potrà comunque rispondere del reato di omicidio!