Legge e Diritto

Reato di diffamazione quando e come difendersi

Reato di diffamazione .. come riconoscerlo e tutelarsi.

Reato di diffamazione: non semplice da gestire.
I rapporti interpersonali e le relazioni fra gli individui costituiscono la base di ogni tessuto sociale.
Quotidianamente vengono scambiate opinioni, informazioni e commenti, più o meno benevoli, su conoscenti ed amici.
La nostra società è sempre più orientata allo sviluppo dell’immagine personale e alla cultura della condivisione attraverso i social media.
Pertanto, tiene in elevata considerazione la percezione sociale (degli individui) e la diffusione delle informazioni, anche personali, che, ormai, vengono veicolate anche attraverso la rete.reato di diffamazione
Non soltanto i rapporti personali, ma anche i rapporti di natura lavorativa, si basano sulla reputazione di una persona. Sul percorso non solo individuale ma anche professionale della stessa.
E’ quindi di tutta evidenza che ormai la reputazione, la dignità e l’onore di una persona siano fondamentali dal momento che può capitare, in molteplici contesti, che ci si possa fare, su alcuni individui, un’“idea” anche senza conoscere realmente una persona.
Si pensi, ad esempio, all’utilizzo che viene fatto da alcuni datori di lavoro dei commenti o delle dichiarazioni postate, da un candidato all’assunzione, sui social network al fine di valutare la personalità dell’aspirante lavoratore.
Il problema è che in un contesto come quello contemporaneo le possibilità di esprimersi liberamente si sono moltiplicate.
Il controllo su tutte le possibili esternazioni altrui, di conseguenza, non è così semplice da effettuare, e con facilità la reputazione di qualcuno può essere minata da commenti sgradevoli, frasi ingiuriose ed offensive, maldicenze basate su bugie o attacchi personali, (magari solo fondati sul risentimento o su vecchi rancori non superati).

Il nostro ordinamento, per tutelare la reputazione personale, ovvero l’onore di ogni individuo, prevede il reato di diffamazione.

La diffamazione, disciplinata nel nostro codice penale all’articolo 595, consiste in una manifestazione del pensiero attraverso la quale un individuo esprime opinioni non favorevoli o non corrispondenti al vero, anche ingiuriose nei confronti di una persona non presente.
La disposizione per il reato di diffamazione, inserita fra i delitti contro l’onore, dispone che “chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032”.
La pena è invece la reclusione fino a due anni, o la multa fino a euro 2.065, qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato.
Il comma 3 dell’articolo in analisi prevede l’ipotesi della diffamazione a mezzo stampa e stabilisce che “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”.
Ulteriore aumento di pena è altresì previsto nell’ipotesi in cui l’offesa è rivolta a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, a tutela evidente del ruolo istituzionale e sociale ricoperto da queste figure.diffamazione (1)
Il reato di diffamazione è posto a tutela della reputazione e dell’onore degli individui.
Si intende per reputazione la percezione sociale ricollegata ad una persona, ovvero l’idea che, pubblicamente, col passare del tempo, la persona ha creato negli altri attraverso le proprie esperienze e le relazioni interpersonali che ha avuto occasione di intessere.
La reputazione, pertanto, è un valore fondamentale sia dal punto di vista personale che professionale.
Conseguentemente, il legislatore ha garantito la reputazione degli individui dalle lesioni altrui.
In particolare, affinchè possa configurarsi questo reato, occorre che si sia verificata un’offesa alla reputazione altrui attuata, alla presenza di una o più persone, senza che l’offeso sia presente.
L’offesa può essere di vario tipo e non ha carattere strettamente soggettivo.
Affinchè l’offesa possa essere ritenuta significativa, infatti, occorre verificare, (oggettivamente), se le parole pronunciate possono considerarsi obiettivamente offensive.
Occorre, cioè, che le stesse abbiano un concreto disvalore sociale, ovvero siano percepite, da chiunque le possa sentire, come offensive.
Altro elemento tipico di tale reato è rappresentato dall’assenza della persona che viene offesa e diffamata.
La condotta del diffamante diviene particolarmente scorretta anche perchè la prescritta mancanza del diffamato non permette allo stesso di potersi difendere dalle offese rivoltegli.
Inoltre, al fine di poter ritenere consumata la fattispecie in esame, non occorre che venga fatto nome e cognome della persona offesa assente.
La giurisprudenza di merito e di legittimità hanno, infatti, specificato che sia sufficiente poter individuare il soggetto diffamato sia attraverso le modalità con cui è stato descritto che con gli aggettivi o perifrasi utilizzati.
In altri termini, sussiste in reato di diffamazione allorquando i presenti alla diffamazione possano comunque comprendere l’identità del soggetto diffamato.
Inoltre, il nostro sistema penale punisce sia la diffamazione effettuata a mezzo stampa che quella compiuta via email, tramite social network ed internet in generale.diffamazione-mezzo-facebook-sentenza
Addirittura, nel caso di insulti od offese rivolti ad un individuo sui social network come, ad esempio facebook, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere questa ipotesi di diffamazione come aggravata.
Per le offese e/o ingiurie ricevute via internet sono progressivamente emerse prassi particolari tendenti a semplificare gli adempimenti per le persone offese (come la riduzione dei costi per ottenere una tutela adeguata).
Infatti, vi è stato un uso maggiore, connesso con la notevole difficoltà di individuazione dell’autore delle offese, della presentazione della cosiddetta querela contro ignoti (cioè soggetti da identificare).
Tale modalità viene spesso usata anche nei casi in cui la “persona” (pluralità di persone, struttura, organizzazione) querelante ritenga che l’autore delle offese sia apparentemente identificabile.
In tal modo, i querelanti demandano all’Autorità competente il compito di identificare gli autori e/o i responsabili delle diffamazioni commesse attraverso internet.
Nei casi di reato di diffamazione su internet, la competenza a giudicare tale ipotesi delittuosa aggravata non sarà del Giudice di Pace ma del Tribunale in composizione monocratica.
Invece, quando l’offesa all’altrui reputazione viene posta in essere con il mezzo della stampa, assume particolare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato in questione da un lato, e la libertà della manifestazione del proprio pensiero tutelata dagli artt. 21 della Costituzione e dall’art. 51 c.p. dall’altro.
In particolare, il reato di diffamazione può essere scriminato (e dunque non punito) quando la condotta presenta determinate caratteristiche.
In primo luogo, vi deve essere la rilevanza del fatto narrato, ovvero l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti esposti deve risultare prevalente rispetto alla tutela della reputazione del singolo individuo.2495954f8fbcb13046-diffamazione8
Secondariamente, deve sussistere il requisito della verità dei fatti narrati o criticati.
Poichè la diffamazione non è configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere( mentre in realtà non lo sono), può trovare applicazione l’art. 59 c. 4 c.p. e, conseguentemente, la scriminante erroneamente supposta viene valutata a favore del soggetto agente.
Infine, occorre che vi sia continenza delle espressioni usate, ovvero le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute.
Tale requisito viene interpretato in maniera meno rigorosa nel caso di esercizio del diritto di critica, (ove l’autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato), rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato.
In particolare, i diritti di cronaca e di critica trovano fondamento nell’articolo 21 della Costituzione, che sancisce che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l’articolo 21 della Costituzione e l’articolo 595 del codice penale (norma che, come sopra riferito, tutela un bene di rango costituzionale quale l’onore che è espressione della personalità umana tutelata dall’articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.
In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività dell’esercizio del diritto di cronaca ovvero le condizioni in presenza delle quali il reato di diffamazione può essere scriminato dalla causa di giustificazione in discorso.
In sintesi, come sopra già riferito, perché operi la citata scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla conoscenza della notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l’esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.
Per quel che concerne l’esercizio del diritto di critica, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, invece, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni scriminanti adattandole alla peculiarità del caso.
In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto, è necessario che soltanto il fatto sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni.
Viene, tuttavia, richiesto che la critica non si spinga sino ad arrivare all’offesa ed all’umiliazione pubblica dei propri avversari.
La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 599 del codice penale secondo comma “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’art. 595 c.p. nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
Ciò configura la cosiddetta “provocazione”, che è variamente configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilità in senso stretto.
Ma vi è di più.diffamazione
Nell’ordinamento giuridico italiano l’azione penale viene esercitata d’ufficio, salvo i casi in cui la legge esige la presentazione di una querela, che, conseguentemente, opera come condizione di procedibilità.
Uno dei casi nei quali si procede a querela è rappresentato proprio dai delitti contro l’onore.
Ciò, in considerazione del fatto che la risonanza data al reato dal processo (cosiddetto “strepitus fori”) può aggravare il pregiudizio per la persona offesa.
Pertanto, si lascia alla volontà di quest’ultima la scelta di consentire il perseguimento del reato.
La querela è la dichiarazione con la quale una persona chiede che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
Può essere presentata oralmente o per iscritto al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria non oltre il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato di diffamazione.
Il diritto di querela, in quanto diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia (art. 339 c.p.p.) e di remissione (art. 340 c.p.p.).
La remissione, per essere valida, deve essere accettata dal querelato.
Tutto ciò premesso, occorre sottolineare che, a mio avviso, le persone che ritengono di essere state diffamate, prima di sporgere una querela, devono essere certe che le espressioni ritenute diffamatorie lo siano effettivamente.
Ciò in quanto un’eventuale successiva assoluzione del soggetto querelato espone il querelante al rischio di poter subire un procedimento penale per il reato di calunnia.
Pertanto, è opportuno consultarsi con un avvocato per consentirgli di valutare, alla luce dei criteri succintamente esposti nel presente articolo, se le espressioni proferite o i comportamenti attuati nel caso concreto possano essere, effettivamente, considerabili come diffamatori onde evitare di ricadere nella calunnia.
In altri termini, soprattutto nei casi complessi, è opportuno, prima di sporgere una querela per reato di diffamazione, rivolgersi ad un avvocato per sottoporre alla sua attenzione l’analisi giuridica del caso concreto!

Ringrazio la dott.ssa Chiara Pezza per aver collaborato alla stesura di questo articolo.
Please wait...

Annalisa Demurtas

Avvovato Annalisa Demurtas Diritto Penale e Diritto dell'Immigrazione. "La pazienza, la bontà, la generosità, l'umiltà, la gentilezza, la dedizione, la tolleranza e la sincerità sono virtù che dovrebbero coesistere nell'anima"

2 Commenti

  1. Buona sera…scrivo da Brindisi. Ho da porre un quisito, i fatti sono questi: circa 2 anni fa, ho avuto una diatriba con la mia ex moglie la quale ha voluto la separazione coniugale dopo 38 anni di matrimonio, tale diatriba si è svolta tra il sottoscritto ed un suo legale per un debito che la mia ex non ha mai estinto nei miei confronti. Sono stato insultato e diffamato dalla mia ex, ma non mi sono mai sognato di denunciarla in virtù del rispetto degli anni passati insieme, altrettanto dicasi per rispetto della madre dei miei figli e nonna dei miei nipoti. In una mia e-mail conclusiva scritta al suo legale, il sottoscritto, dopo una delusione di matrimonio, dopo tanto dolore e offese, tanta rabbia, mi sono espresso concludendo la e-mail “Riferisca alla sua assistita che la sua psicopatia, bipolarità e andato ogni oltre limite. Naturalmente, sono frasi di facile linguaccio che si verificava in passato nella nostra casa, come credo in tante. Per questa frase, con grande sorpresa, dopo circa un anno mi sono ritrovato con una denuncia sulle spalle per diffamazione… Naturalmente da questa imputazione credo possa facilmente difendermi opponendomi in base all’art. 599 c.p… La mia domanda è questa…Scrivendo al suo legale, la quale la rappreseta in tutto e per tutto, di conseguenza è come se stessi proferendo le parole all’interessata, si può essere denunciati per diffamazione dal momento in cui per diffamare una persona bisogna esternare atti diffamatori a uno o più persone ove la persona offesa non è presente? Ringranziaondovi anticipatamente resto in attesa di una vostra cortese risposta o consiglio da adottare in merito. Cordiali saluti.

  2. Buongiorno, volevo un’informazione. Una ditta ha fatto dei lavori nel mio palazzo. Ha messo dei citofoni sostitutivi non facendo firmare a chi di dovere. L’amministratore non ha mai controllato nè i lavori al momento e dopo. Al momento di fare il consuntivo è stato attribuito a me questo lavoro di sostituzione che non ho mai avuto (ne mai firmato) ho scritto diverse mail e poi con lettera racc. all’amministratore chiedendo di togliermi quella spesa mai effettuata. Per adesso ci sono solo silenzi. Nel caso non mi tolgono questa spesa cosa devo fare ??? Sono 78 euro, però non è giusto che paghi io per l’incompetenza della ditta e dell’amministratore, anche perchè se fanno così con le cose piccole figuriamoci per quelle grandi. Io sono sola e donna, non è giusto che si sono approffittati no in questo modo, e non è giusto che io debba pagare per un uso mai fatto e voluto e che ne ha usufruito un altro. Grazie

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