Qualche giorno fa si è tornato a parlare dell’obbligatorietà, per i gestori di locali pubblici, di identificare gli utenti che utilizzano la connessione tramite hotspot wifi. A due anni dall'abrogazione di alcuni commi dell'art.7 del decreto 2005, meglio conosciuta come Legge Pisanu.
Il dibattito è nato quando una nota della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio) ha sottolineato come il Garante privacy avesse ribadito, proprio in virtù dell’abrogazione dell’obbligo di richiedere e fotocopiare i documenti degli utenti e di conservarli in un archivio cartaceo.
Questa notizia, in pochi minuti, è rimbalzata in tutto il web e sui giornali ma, sull’argomento, è stata fatta anche molta confusione.
Il Garante, in realtà, non ha detto nulla di nuovo rispetto a quanto stabilito dal decreto “milleproroghe” del 2010, ma l’interpretazione delle sue parole è stata invece, fuorviante.
Se, infatti, l’abrogazione di alcuni commi della legge Pisanu ha alleggerito le stringenti norme di accesso e navigazione su reti pubbliche, permettendo agli esercenti di liberare il proprio WiFi potenzialmente per chiunque, la suddetta abrogazione non esclude di fatto, in alcun modo, che l’esercente sia responsabile in prima persona di tutto ciò che accade sulla sua linea ADSL. Da qui la necessità di poter risalire con precisione all’utilizzatore della rete, che, in caso di operazioni online che violano le norme legislative, resta, infatti, tutt’oggi obbligatoria per tutelare il proprietario dell’impianto ADSL (quella a cui è connesso l’hotspot wifi).
Il malinteso nasce innanzitutto dalla confusione tra i concetti di hotspot wifi “libero” e hotspot wifi “gratuito”.
La Fipe ha giustamente, deciso di catalizzare nuovamente l’attenzione sull’importanza del WiFi nei locali pubblici, ma a questo punto si rende necessario passare allo step successivo, ovvero, educare gli esercenti a un “uso consapevole” del WiFi.
Molti Wisp (Wireless Internet Service Provider) ovvero gli unici fornitori di connettività abilitati, vogliono che il concetto sia finalmente chiaro per tutti gli esercenti: l’abrogazione dell’art.7 del decreto 2005 non esclude che
Il titolare dell’esercizio che offre connessione tramite hotspot wifi ai propri clienti resta unico responsabile di qualunque cosa possa accadere sulla propria Rete
Il buon senso nell’ultimo periodo ha suggerito a molti titolari di esercizi pubblici di dotarsi di un sistema di autenticazione certa.
Resta comunque innegabile che spetti solo e soltanto al titolare dell’esercizio valutare se utilizzare tali sistemi a patto che si assuma consapevolmente poi tutti i rischi del caso.