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Bullismo e Cyberbullismo: a confronto i due fenomeni.

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Esame e confronto sui fenomeni criminali del Bullismo e Cyberbullismo in Italia.
Consigli pratici su come potersi difendere.

Occorre premettere che in Italia non esiste una legge sul bullismo.
Tuttavia, nel nostro sistema giuridico esistono diverse norme di rilievo costituzionale, civile e penale che permettono di contrastare e punire i comportamenti dei bulli.
Affinché un fenomeno possa essere qualificato come ipotesi di bullismo devono ricorrere tre elementi:

  1. si devono verificare atti persecutori ricorrenti e ripetuti nel tempo che possono essere sia diretti (come, ad esempio, spinte, calci, etc.) che indiretti (come, ad esempio, esclusione dal gruppo, calunnie e prese in giro);
  2. gli atti persecutori devono essere posti in essere presso luoghi fisici specifici (come la scuola) o virtuali (via computer on line);
  3. vi deve essere la presenza della vittima che subisce l’abuso e non riesce a reagire.

Una forma del bullismo è il cyberbullismo che si caratterizza e distingue in quanto la minaccia o la molestia vengono effettuate attraverso internet (ad esempio, nei social network), con computer o con telefoni cellulari.bullismo-in3clicktv
Ci sono diverse tipologie di cyberbullismo come, ad esempio, il cd. Flaming (aggressioni verbali (presso forum) particolarmente offensive e violente o molestie mediante la spedizione di messaggi contenenti insulti), la denigrazione, la sostituzione di persona (farsi scambiare per qualcun altro/a), la rilevazione di segreti, l’esclusione dal gruppo e l’inganno.
Ciò detto, occorre a questo punto capire quali violazioni di legge comporta il reato di bullismo.
In primo luogo, si può rilevare la violazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana
In particolare occorre riferirsi ai principi di uguaglianza, di libertà dell’insegnamento, del diritto all’istruzione. e del diritto allo studio che lo Stato ha il compito di promuovere e favorire.
Secondariamente, chi commette atti di bullismo viola diverse ipotesi delittuose previste dal codice penale.
Infatti, i reati che possono configurare il fatto – reato di bullismo sono molteplici, e possono variare a seconda di come si esplica il comportamento. del bullo.

Ad esempio potrebbero essere contestati i reati di percosse (art. 581 del c. p., di lesioni (art. 582 del c.p.), di danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), di ingiuria (art. 594 del c.p.) o di diffamazione (art. 595 del c.p.), di molestia o di disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), di minaccia (art. 612 c.p.), di atti persecutori ovvero Stalking (art. 612 bis del c.p.) e di sostituzione di persona (art. 494 del c.p.), allorquando una persona si spaccia per un’altra.bullismo-2-in3clicktv
Con specifico riferimento al reato di stalking, ad esempio, sono stati ritenuti, dalla giurisprudenza di leggitimità, penalmente rilevanti alcuni comportamenti consistenti nell’effettuazione di continue telefonate, di invio di sms, email e messaggi tramite internet ricevuti anche nell’ufficio dove la persona offesa presta il suo lavoro.
Oppure, come nel caso preso in esame nella sentenza della Corte di Cassazione,  n. 32404/2010, Sezione penale IV°, il reato di bullismo può consistere anche nella trasmissione, tramite facebook, di un filmato che ritrae un rapporto intimo tra un uomo (indagato) e una donna (persona offesa).
Sono atti persecutori riconducibili allo stalking vigilante (controllo sulla vita quotidiana della vittima), allo stalking comunicativo (attuato attraverso l’invio di lettere, email o via sms) e al cd. cyberstalking, i comportamenti che includono l’uso di tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie e, segnatamente, dai social network.

In particolare, la Corte di Cassazione, Sezione III°, nella sentenza del 13 aprile 2012 nr. 12479 ha osservato che le reiterate condotte di appostamento, le telefonate e le minacce accompagnate da persecuzioni infamanti nel contesto scolastico, familiare e amicale poste in essere dai due individui a danno di due sedicenni avevano stravolto la vita delle stesse creando un forte stato di ansia e preoccupazione.
Invece, può integrare il reato di sostituzione di persona (art. 494 del c.p.) anche la condotta di colui che crea o utilizza un account di posta elettronica, attribuendosi delle false generalità con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese.
In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione III°, nella sentenza del 13 aprile 2012 nr. 12479
Altra questione è quella relativa alla penale responsabilità di un insegnante nell’ipotesi in cui gli atti bullismo siano commessi nella scuola.

Ebbene, l’insegnante di una scuola statale o paritaria, nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall’art. 357 del codice penale.
Pertanto, l’insegnante può essere punito con un multa quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni “ (art. 361 del c.p.).bullismo-3-in3clicktv
L’ articolo 28 della Costituzionale italiana stabilisce che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti.
In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.

Per quanto riguarda la violazione di norme civili, il riferimento giuridico è costituito dall’art. 2043 c.c. che stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile.
La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.
Possono essere risarcibili i danni morali, il danno biologico e il danno esistenziale.
Il danno esistenziale è rappresentato dal non poter più fare un qualcosa e dal doversi comportare diversamente da come si desidera, ovvero l’essere costretti a relazionarsi diversamente.
Quali responsabilità prevede la legge civile?
Negli atti di bullismo vanno distinte, oltre alla responsabilità del bullo, la culpa in vigilando ed in educando dei genitori e/o degli insegnanti e/o della scuola.

Dal punto di vista civilistico trova, applicazione anche quanto previsto all’art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.

Al riguardo si segnala la sentenza n° 8081/13 del Tribunale di Milano (Sezione Decima Civile), che si colloca nella linea interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore.
La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente, per gli operatori della scuola, “vigilare sul comportamento” dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza.bullismo-4-in3clicktv
Infatti, il particolare rapporto che si crea con l’affidare alla scuola un minore concretizza l’evento regolato dall’art. 2048 c.c. (secondo comma) in forza del quale “i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

Per superare la presunzione di responsabilità, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” idonee a scongiurare situazione antigiuridiche.
Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione “non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”
Per quanto riguarda il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia «bullismo online») occorre anche precisare che con questo termine si indica un tipo di attacco continuo, ripetuto e sistematico attuato mediante la rete.
Il cyberbullismo può a volte costituire una violazione del Codice civile e del Codice penale e, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, del Codice della Privacy (D.Lgs 196 del 2003).
Pur presentandosi in forma diversa, anche quello su internet è bullismo.
Far circolare delle foto spiacevoli o inviare mail contenenti materiale offensivo può costituire un danno psicologico.

Vediamo di fare un confronto tra cyberbullismo e bullismo.
Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, l’uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie.

-1) Anonimato del molestatore: in realtà, questo anonimato è illusorio perchè ogni comunicazione elettronica lascia pur sempre delle tracce.
Per la vittima, però, è difficile risalire da sola al proprio molestatore.
Inoltre, a fronte dell’anonimato del cyberbullo, spiacevoli cose sul conto della vittima (spesse volte descritta in modo manifesto, altre in modo solo apparentemente non rintracciabile) possono essere inoltrate ad un ampio numero di persone.
– 2) Difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via SMS, messaggistica istantanea, mail o in un forum online privato, ad esempio, è più difficile reperirlo e rimediarvi.
– 3) Indebolimento delle remore etiche: le due caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere “un’altra persona” online (a guisa di un gioco di ruolo), possono indebolire le remore etiche.
Cioè, spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale.
– 4) Assenza di limiti spaziotemporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo (WhatsApp, Facebook, Twitter, blogs).
Come nel bullismo tradizionale, però, il prevaricatore vuole prendere di mira chi è ritenuto “diverso”.
Solitamente, ad esempio, per aspetto estetico, timidezza, orientamento sessuale o politico, abbigliamento ritenuto non convenzionale.

Gli esiti di tali molestie sono, com’è possibile immaginarsi a fronte di tale stigma, l’erosione di qualsivoglia volontà di aggregazione ed il conseguente isolamento, implicando, a sua volta, danni psicologici non indifferenti, come la depressione o, nei casi peggiori, ideazioni e intenzioni suicidarie.
Vediamo ora di indicare alcune categorie di cyberbullismo.
– Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare conflitti verbali in un forum.
– Molestie: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
– Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network.
– Sostituzione di persona: farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.
– Inganno: ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.
– Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
– Cyber-persecuzione (“cyberstalking”): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate ad incutere paura.

In sintesi il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia.
Infatti, i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.
Il cyberbullismo è mobbing in Internet, infatti, per designarlo si usano anche i termini cybermobbing e internet mobbing.
Viene messo in atto mediante l’uso dei media digitali e consiste nell’invio ripetuto di messaggi offensivi tramite sms, in chat o su facebook per molestare una persona per un lungo periodo.
Gli autori, i cosiddetti «bulli» o il cosiddetto «branco», sono spesso persone che la vittima ha conosciuto a scuola, nel quartiere o in un’associazione.

Offendono, minacciano o ricattano le loro vittime direttamente o facendo pressione psicologica su di loro, le diffamano, le mettono alla gogna e diffondono dicerie sul loro conto.
Chi ne è vittima può subire conseguenze molto gravi, come la perdita della fiducia in se stesso, stati di ansia e depressione.

Il confine tra un comportamento che resta scherzoso e uno che è percepito come offensivo non è così netto.
Il cyberbullismo inizia laddove un individuo si sente importunato, molestato e offeso.
Raramente i giovani si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni nel momento in cui mettono in rete immagini offensive o le inviano agli amici. Spesso lo fanno solo per scherzo.
Tuttavia, può trattarsi anche di atti mirati a rovinare una persona.

Più frequente del cybermobbing attraverso la pubblicazione di messaggi in rete è la diffusione mediante sms di insulti e offese o l’invio di foto umilianti ai colleghi per rendere ridicola una persona.bullismo-6-in3clicktv
Il rischio di rimanere vittima del cybermobbing aumenta con l’età e le donne ne sono interessate più frequentemente degli uomini.
Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.

Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso, evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo scomposte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d’impostazione sicuri.
Quali misure immediate per tutelarsi?

Gli adulti devono ascoltare attentamente i più giovani e imporsi di mantenere la calma.
L’autore delle vessazioni (ossia il suo profilo) deve essere immediatamente bloccato e opportunamente segnalato al network sociale o al forum.
Occorre salvare sul computer il materiale che può fungere da prova (per esempio screenshot, conversazioni in chat e immagini) e subito dopo, se possibile, cancellare o chiedere di far cancellare dal gestore della piattaforma tutti i contenuti presenti in rete.
Per attivare tutti rimedi previsti dalla legge è sufficiente rivolgersi ad un avvocato o ad una autorità di pubblica sicurezza per consentire loro di valutare le misure da adottare e se vi sono i presupposti per sporgere una querela – denuncia.

Se sono coinvolti compagni di scuola, i genitori dovrebbero rivolgersi, oltre ad un avvocato, all’insegnante/i, ad dirigente scolastico o all’assistente sociale scolastico.
Insieme agli insegnanti, alla direzione, al servizio psicologico o all’assistente sociale della scuola possono valutare se sporgere una denuncia – querela.
Infine, occorre evidenziare che vittime dei fenomeni sopra trattati possono essere anche degli individui adulti!

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